Welcome to Western freedom (part 3)

Art. 661 - (Abuso della credulità popolare)

Chiunque, pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni.

Ratzinger