Inviato da
andres il Sab, 10/05/2008 - 2:35am
Art. 661 - (Abuso della credulità popolare)
Chiunque, pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche
gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal
fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni.